Si rende noto che, con ordinanza n. 1557 del 23 gennaio u.s., la Corte Suprema di Cassazione ha sancito che il pagamento dei compensi dovuti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato per attività forense svolta nel processo tributario è a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Questo il principio di diritto espresso:
“Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, dev’essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell’amministrazione sulla quale grava, in concreto, l’onere finanziario derivante dall’ammissione della parte al patrocinio. Al riguardo, il referente normativo è costituito dall’art. 185 del D.P.R. n. 115 del 2002, nel quale sono individuate le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti e che, per l’ipotesi in cui l’attività di patrocinio sia stata prestata in un processo tributario, individua l’amministrazione competente nel Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
La Segreteria

